Statuto U.R.I.

UNIONE RADIOAMATORI ITALIANI – O.D.V. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Sperimentazione – Volontariato – Protezione Civile – Radioassistenza

Articolo 1 – Denominazione e sede
Si è costituita nel rispetto del C.C. e la legge 117/2017 (terzo settore) lettere H-Y-I-D,
l’Associazione denominata: “Unione Radioamatori Italiani – U.R.I.” – Organizzazione di Volontariato
O.D.V. Sperimentazione – Protezione Civile – Radioassistenza. La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione non ha scopo di lucro. La U.R.I. organizza e tutela l’attività di Sperimentazione dei
Radioamatori, Radio Ascoltatori e Amatori della Radio operanti nell’ambito delle telecomunicazioni ed
inoltre tutela il Volontariato e la Protezione Civile. L’U.R.I. nasce ispirandosi all’Associazione
Radiotecnica Italiana nata nel 1927 e definitivamente sciolta nel 1977. La sede legale ed amministrativa
è situata presso il domicilio del Presidente pro tempore. A discrezione del Consiglio Direttivo
Nazionale (C.D.N.) dell’U.R.I. si potrà decentrare ogni attività Sociale o Amministrativa, purché entro
l’ambito Nazionale. Il cambiamento della sede non comporta variazioni del presente Statuto.
Articolo 2 – Scopi dell’Associazione
Gli scopi dell’Associazione sono:
a) riunire a scopo scientifico e culturale Radioamatori, SWL, Simpatizzanti e Sperimentatori della
Radio;
b) dare incremento agli studi scientifici in campo radioamatoriale promuovendo esperimenti e prove;
c) promuovere iniziative di solidarietà che favoriscano una cultura di pace, educazione allo sviluppo
e cooperazione internazionale;
d) mantenere relazioni e promuovere l’unità d’intenti con analoghe Associazioni o Club;
e) promuovere e tenere i contatti con le Autorità pubbliche;
f) promuovere con tutte quelle attività e iniziative ritenute opportune allo sviluppo
dell’Associazione, come la realizzazione di sedi periferiche denominate in seguito “Sezioni U.R.I.” e
descritte meglio nel Regolamento di Sezione;
g) coordinare tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dai Soci previo parere del C.D.N.;
h) promuovere ed Organizzare corsi per l’ottenimento della Patente di operatore di Stazione di
Radioamatore;
i) nel rispetto della Legge 117/2017, si potrà organizzare all’interno dell’Associazione un Gruppo di
pronto intervento per le evenienze di Emergenza delle Comunicazioni;
j) partecipare alla realizzazione di progetti di sviluppo e divulgazione con Enti commerciali e non,
Associazioni e Pubbliche Istituzioni;
k) in ogni Organismo è garantita a tutti gli aderenti la più ampia libertà di espressione e il
diritto di sostenere qualsiasi opinione all’interno dell’Associazione, nel rispetto dei principi
democratici;
l) collaborare con esperti Professionisti anche esterni;
m) per la comunicazione e l’informazione, l’U.R.I. utilizza un proprio Sito Web e/o stipula apposita
convenzione con testate indipendenti, anche telematiche;
n) per il raggiungimento degli scopi sopra elencati, l’U.R.I. potrà avvalersi prevalentemente, previo
nulla osta del C.D.N., dell’opera non retribuita di professionisti esterni;
o) potrà altresì ricercare sponsorizzazioni per la copertura delle eventuali spese. Qualora non sia
possibile reperire sponsor, ma sia necessario realizzare un progetto per raggiungere gli scopi
statutari, può delegare tale ricerca a terzi;
p) distribuire informazioni attraverso “QTC”, Organo Ufficiale dell’Associazione, aperiodico on line.

Articolo 3 – Tipologia, durata, sopravvivenza economica e patrimonio
a)L’Associazione è apolitica e aconfessionale;
b)U.R.I. avrà una durata illimitata nel tempo;
c) l’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita
dei propri Soci e di tutte le cariche associative come vuole art 372 comma 1 lettera D Lr. 11-2015 e
successive modifiche;
d) gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e
gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;
e) l’U.R.I. può riunire più Associazioni similari al suo interno, previa valutazione del C.D.N.
Il patrimonio dell’Associazione potrà essere formato da:
a) contributi volontari, quote Sociali e altri eventuali lasciti di Soci e Terzi;
b) donazioni, lasciti, eredità, previa delibera di accettazione da parte degli Organi Amministrativi;
c) contributi o rimborsi dello Stato, di Regioni, Enti locali o Istituzioni Pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività in convenzione;
d) contributi dell’Unione Europea o di Organismi Internazionali;
e) proventi derivanti da attività commerciali marginali come vendita gadget Sociali o da raccolte
pubbliche occasionali, anche mediante offerta di beni di modico valore, svolte conformemente agli
scopi istituzionali ed in misura non prevalente;
f) rimborsi derivanti da attività in convenzione.
E ’vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991
n. 266
Articolo 4 – Soci Italiani e Soci Esteri
a) I Soci possono essere in numero illimitato e le loro attività sono a titolo gratuito e di
volontariato. L’attività del Socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Al Socio possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con
l’Associazione. La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione;
b) i Soci che prestano attività di volontariato devono avere una copertura assicurativa, i cui oneri
rimangono a totale carico dell’Associato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
c) possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le Società, Associazioni ed Enti che
intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente
Statuto;
d) possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto la
maggiore età, italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che
condividano gli scopi dell’Associazione e diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi
statutari e che condividano le aspirazioni fondamentali che animano l’Associazione;
e) i Soci, prendono atto e accettano implicitamente, in base alle disposizioni di legge 675/97 e
successive modificazioni, che tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e
impiegati per le sole finalità dell’Associazione;
f) all’atto dell’ammissione, il Socio si impegna al versamento della quota Sociale annuale,
eventualmente deliberata dal C.D.N., al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati;
g) la qualità di Socio non è trasmissibile;
h) i nominativi dei Soci sono annotati nel Libro Soci dell’Associazione;
i) tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei Soci minorenni e Soci Simpatizzanti,
possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. I Soci si dividono
nelle seguenti categorie.
a) I Soci Fondatori, sono le persone fisiche che hanno sottoscritto l’atto di costituzione; essi hanno
collaborato alla nascita dell’U.R.I., hanno diritto di voto, possono ricoprire cariche Sociali e la
loro qualità di Soci Fondatori ha carattere di perpetuità in quanto possono decidere dell’attività
associativa rimanendo da garanti e vigilanti. I Soci Fondatori corrispondono la quota annuale.
b) I Soci Ordinari, sono le persone fisiche d’ineccepibile moralità che abbiano fatto domanda al C.D.N.
per entrare in U.R.I., hanno diritto di voto, possono essere eletti a qualsiasi carica Sociale e
versano la quota annuale. Devono avere i seguenti requisiti:

  • avere raggiunto la maggiore età;
  • godere dei diritti civili;
  • disporre di autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di Radioamatore,
    sempre che tale licenza non sia stata definitivamente revocata per cause imputabili alla condotta del
    titolare; i familiari dei Soci possono richiedere l’adesione all’Associazione in qualità di Soci
    Juniores.
    c) I Soci Onorari, sono le persone fisiche nominate dal Consiglio Direttivo Nazionale per speciali
    benemerenze. Essi NON prendono parte alle votazioni e NON possono essere eletti alle cariche Sociali.
    Non versano la quota annuale.
    d) I Soci Juniores, sono le persone fisiche, pure d’ineccepibile moralità, che trovandosi nelle stesse
    condizioni soggettive dei Soci Ordinari, non abbiano tuttavia raggiunto la maggiore età. Non hanno
    diritto di voto. Obbligatoriamente necessitano di lettera di consenso da parte dei genitori.
    e) Simpatizzanti, sono le persone fisiche, d’ineccepibile moralità, che non siano in possesso
    dell’autorizzazione amministrativa per l’impianto e l’esercizio di Stazione di Radioamatore. Potranno
    inoltrare domanda per divenire Soci Ordinari quando entreranno in possesso delle caratteristiche
    richieste e sopracitate nei Soci Ordinari. Non hanno diritto di voto. Un Radioamatore, espressamente
    richiesto, può presentare domanda di Socio Simpatizzante e non ha diritto di voto. I Soci
    Simpatizzanti non possono essere eletti e concorrere a cariche nel Consiglio direttivo Nazionale.
    f) Soci SWL, sono le persone fisiche d’ineccepibile moralità che sono in possesso di Autorizzazione
    generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di Ascolto – S.W.L. Verseranno annualmente la quota
    sociale. Hanno diritto di voto.
    g) I Soci Esteri, sono coloro che, in possesso di licenza di Radioamatore rilasciata da autorità
    estere e/o residenti prevalentemente all’estero, abbiano fatto domanda al C.D.N. per entrare
    all’U.R.I. e sono in possesso dei corrispondenti requisiti morali previsti per la qualifica di Socio
    ordinario. Non dovranno pagare la quota Sociale ma, se vorranno, potranno fare delle donazioni.
    Possono coordinarsi per aprire Sezioni in qualsiasi parte del mondo. Non hanno diritto al voto. Non
    possono assumere cariche in seno al C.D.N. ma potranno avere incarichi eventualmente stabiliti dal
    C.D.N.
    Articolo 5 – Domanda di ammissione
  1. La domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza e al C.D.N.
    dell’Associazione inoltrata tramite la Segreteria o nell’apposita pagina WEB dell’U.R.I.
    Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991
    n. 266
  2. La domanda deve essere accompagnata dalla quota Sociale annuale, che per ogni anno sarà fissata dal
    Consiglio Direttivo Nazionale; snellirà la pratica se in calce alla domanda sarà apposta la firma di
    un Socio, o nella domanda via Web sarà citato un Radioamatore di riferimento, meglio se già Socio,
    contenente l’esplicita dichiarazione da parte del richiedente di uniformarsi alle disposizioni e
    regolamenti in materia radiantistica nonché alle norme Statutarie ed alle deliberazioni degli Organi
    Direttivi dell’Associazione, dando l’esplicito consenso al D.lgs. n.196/2003 – Codice in materia di
    protezione dei dati personali: se ne può prendere visione tramite il Nuovo regolamento privacy UE dal
    24 maggio 2016. Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e
    successive modifiche.
  3. All’atto dell’iscrizione dovrà essere indicato nome, cognome, callsign, residenza, data di nascita,
    codice fiscale, dichiarazione di espressa volontà di far parte dell’U.R.I. e di accettazione e rispetto
    dello Statuto Sociale e i vari Regolamenti di Attuazione dello Statuto. Dovranno essere allegati una
    copia di un documento d’identità o di licenza radioamatoriale o SWL.
  4. È compito del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su
    tale domanda.
  5. I dati che verranno dichiarati all’atto d’iscrizione (legge 675/97) verranno custoditi nel database
    Sociale e impiegati per le finalità statutarie. Saranno automaticamente cancellati al momento
    dell’uscita del Soci dall’Associazione.
    Articolo 6 – Ammissione al Sodalizio
    a) La deliberazione del Consiglio Direttivo sull’ammissione o meno del Socio è definitiva ed
    inappellabile. In quest’ultimo caso al richiedente sarà restituita la domanda e la quota versata,
    franche di spese, per lo stesso tramite d’inoltro.
    b) L’iscrizione alla U.R.I. è volontaria.
    c) L’iscrizione dovrà essere fatta o tramite Web o sistema cartaceo presso una qualsiasi Sezione
    U.R.I., tramite i propri Presidenti locali.
    d) Appena fatta l’iscrizione, verrà data al futuro Socio la conferma di essere inserito in un elenco
    consultabile, previa sottoscrizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, e pertanto la
    sottoscrizione della dichiarazione notoria e della liberatoria prevista dalla legge risulta una adesione
    in luogo della firma in calce.
    e) Dopo alcuni giorni dall’iscrizione, se ammesso, al Socio verrà inviato tramite e-mail il Diploma di
    appartenenza all’U.R.I. contenente un numero di matricola.
    Articolo 7 – Quote dei Soci
    Di norma l’iscrizione prevede una quota di immatricolazione una tantum e una quota annuale. Sarà
    possibile richiedere la tessera Sociale. Il Socio può aderire a determinati servizi che l’Associazione
    proporrà facoltativamente ai Soci come:
    a) assicurazione sulle antenne;
    b) servizio QSL Bureau;
    c) eventuali altri.
    Il C.D.N. deve, entro il 31 settembre dell’anno precedente, fissare una quota annuale. Il versamento
    della quota annuale sarà fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale e reso noto entro il 31 ottobre
    dell’anno precedente.I Soci Juniores e Familiari sono tenuti a versare il 50% della quota ordinaria.
    I Soci Onorari ed esteri non hanno obbligo di versare alcuna quota.
    Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all’Associazione e le quote
    straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del
    sodalizio. Non costituiscono, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a
    proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
    Articolo 8 – Diritti e Doveri dei Soci
    Salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, i Soci in regola con il pagamento della quota Sociale
    ed appartenenti da almeno un anno hanno diritto:
    a) a prendere parte alle votazioni, sia in Assemblee sia per referendum, sia per via telematica;
    b) a ricevere la tessera Sociale ed a fregiarsi del distintivo dell’Associazione;
    c) ad eleggere gli Organi Sociali e ad essere eletti negli stessi;
    d) ad usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite;
    e) a partecipare alle varie attività promosse dall’Associazione;
    f) ad accedere ai documenti verbali, alle delibere, ai rendiconti ed ai registri Sociali con apposita
    richiesta scritta da parte del Socio e con le motivazione che portano a questo, il CDN manderà in
    visione i registri entro 40 gg dal ricevimento della domanda via pec o raccomandata;
    g) a presentare proposte, reclami o mozioni di sfiducia tramite la Sezione di appartenenza.
    I doveri dei Soci:
    a) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti e per conto dell’Associazione;
    b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte.
    Prerogative del Socio:
    a) partecipare alle attività dell’U.R.I.;
    b) esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle delibere, degli eventuali regolamenti e
    di modifiche dello Statuto.
    Articolo 9 – Provvedimenti disciplinari per il Soci
    I Soci che cessano di appartenere all’Associazione per qualsiasi motivo, non possono richiedere la
    restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. Su
    delibera del C.D.N., eventualmente, si potrà prevedere la restituzione parziale della quota sociale.
    La qualità di Socio si perde nei seguenti casi.
    Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991
    n. 266
    a) Per recesso: o dimissioni il Socio può, in qualsiasi momento, recedere dall’Associazione. Perché
    possa avere effetto immediato, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera o
    raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo e-mail al Presidente dell’U.R.I. e al C.D.N. tramite la
    Segreteria anche in qualsiasi modo bsta che sia scritto ed avrà effetto nell’immediato. Le cariche
    Sociali eventualmente ricoperte si perdono contestualmente al momento del recesso. Il Presidente
    accetta il recesso del Socio o Consigliere.
    b) Per esclusione: il Consiglio Direttivo Nazionale può, in ogni momento, procedere all’esclusione del
    Socio e, per gravi motivi, può immediatamente deliberare la sospensione cautelativa dai diritti Sociali.
    La Segreteria comunica all’interessato con lettera a mezzo e-mail e Raccomandata, che contenga le
    motivazioni che hanno portato all’esclusione e ad aprire un contraddittorio fra le parti. I motivi
    dell’esclusione possono essere: mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto o delle delibere
    adottate dagli Organi Sociali e C.D.N., mancato adempimento senza giustificato motivo di impegni
    assunti a qualunque titolo verso U.R.I., danneggiamento dell’Associazione con il proprio comportamento
    ed altri valutati di volta in volta dal C.D.N.
    c) Per indegnità: è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a fronte di gravissimi comportamenti
    del Socio e/o omissioni che offendano le Istituzioni, le Leggi dello Stato e la Morale Pubblica. Essa
    ha effetto immediato.
    Il Socio escluso ha diritto di ricorrere all’Assemblea avverso l’esclusione.
    Articolo 10 – Sospensione del Soci
    Per fatti di minore gravità il Consiglio Direttivo Nazionale, assunte quelle informazioni che riterrà
    opportune, ha facoltà di sospendere con delibera non impugnabile ed a suo insindacabile giudizio i
    Soci dall’esercizio dei loro diritti Sociali per un periodo non superiore a sei mesi. Si può procedere
    a Richiamo anche per fatti minori che ledono la morale associativa.
    Articolo 11 – Diritto del Soci all’opposizione
    a) Ogni Socio ha diritto di reclamare verso il Consiglio Direttivo Nazionale contro l’ammissione di un
    nuovo Socio o contro la permanenza dell’Associazione di una persona che egli ritenga incompatibile con
    i fini dell’Associazione o priva dei requisiti necessari.
    b) Non è consentito il reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo
    Socio, né sospendano o escludano uno già Socio.
    Articolo 12 – Patrimonio dell’Associazione
    Il Patrimonio è costituito: dalla Biblioteca telematica e dall’Organo Ufficiale dell’Associazione
    “QTC”, dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi.
    Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo riserva; l’Assemblea può deliberare
    il loro investimento per l’accreditamento del patrimonio Sociale.
    Articolo 13 – Organi dell’Associazione
    Sono organi Centrali dell’Associazione:
    a) l’Assemblea dei Soci;
    b) il Consiglio Direttivo Nazionale; c) il Collegio dei Probiviri.
    Sono Organi Periferici dell’Associazione: a) le Sezioni;
    b) i Delegati.
    Articolo 14 – Assemblee
    a) L’Assemblea Ordinaria Nazionale è il massimo organo deliberativo ed è costituito da Soci o da
    Delegati in rappresentanza dei Soci che, in occasione dell’Assemblea, devono essere preliminarmente
    incaricati.
    b) Possono essere indette Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
    c) Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario
    ed, eventualmente, dagli scrutatori in caso di votazioni.
    d) Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C.
    e) L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a
    maggioranza dei presenti;
    f) In Assemblea è possibile deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
    patrimonio.
    g) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta
    almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a
    scrutinio segreto.
    h) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
    secondo comma, del codice civile.
    L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, sentito in accordo con il C.D.N. una volta all’anno
    per una data che normalmente non sarà posteriore al 31 marzo. L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
    è presieduta da un Presidente all’uopo eletto dall’Assemblea e da un Segretario che normalmente può
    essere il Segretario Nazionale U.R.I., ma anche altro Socio eletto al momento.
    L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno degli
    associati;
    Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991
    n. 266
    in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida
    qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in
    quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le
    deliberazioni assembleari sono assunte di norma con voto palese a maggioranza. L’Assemblea Ordinaria
    ha il compito di:
    a) definire la linee politiche e programmatiche dell’Associazione;
    approvare il consuntivo particolareggiato ed il preventivo per il successivo anno.
    b) determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi Sociali;
    c) stabilire l’entità della quota Sociale;
    d) approvare i rendiconti;
    e) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario
    per cui sia chiamata a decidere;
    f) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
    g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo; h) ottemperare alle prescrizioni
    del Codice Civile.
    L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga
    opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno la metà dei Soci effettivi Ordinari
    o SWL iscritti ed in regola con il pagamento delle quote Sociali ed in pieno godimento di tutti i
    diritti Sociali; in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla formalizzazione della
    convocazione dell’Assemblea. Le deliberazioni assembleari sono assunte di norma con voto palese a
    maggioranza della metà più uno dei presenti o delegati. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata
    su delibera del C.D.N. ogni qualvolta lo ritenga necessario. L’Assemblea Straordinaria ha il compito
    di deliberare:
    a) le modifiche dello Statuto che il C.D.N. presenterà;
    b) l’eventuale scioglimento dell’Associazione e l’attribuzione dei fondi residui; c) la chiusura di
    una Sezione su richiesta del 100% dei Soci della Stessa.
    L’Assemblea Straordinaria è valida: in prima convocazione con la presenza di 1/5 dei Soci aventi
    diritto al voto in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di
    distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, o in proprio
    o per delega.
    Articolo 15 – Sede e data delle Assemblee
    a) Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce di volta in volta le formalità per la convocazione, il
    giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del
    Giorno.
    b) Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante
    convocazione scritta da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice o e-mail sino a 60 giorni prima
    della data dell’Assemblea stessa.
    c) Entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea potranno essere proposti argomenti da dibattere
    comunicandoli per iscritto al C.D.N. con l’inoltro tramite la Segreteria.
    d) Se ci dovessero essere argomenti urgenti, essi potranno essere aggiunti anche la stessa mattina
    della Assemblea 1 ora prima dell’inizio della stessa.
    e) L’Ordine del Giorno a norma del C.C. potrà includere la voce “varie ed eventuali”.
    f) I partecipanti all’Assemblea non avranno diritto ad alcun rimborso.
    Articolo 16 – Documenti dell’Assemblea
    All’Assemblea Generale Ordinaria devono essere sottoposti:
    a) la relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull’andamento economico e sul funzionamento
    dell’Associazione;
    b) il bilancio consuntivo del precedente anno solare ed il preventivo dell’anno in corso.
    Articolo 17 – Consiglio Direttivo Nazionale
    a) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri
    componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
    Vicepresidente.
    b) Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
    c) Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
    d) Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 7 membri effettivi e 7 supplenti, eletti tramite
    referendum o votazione tra i Soci aventi diritto (soci Ordinari e SWL).
    e) Il C.D.N. rimane in carica 5 anni;
    f) Il Socio può presentarsi candidato senza nessun limite di mandati.
    Il C.D.N.:
    -compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ammette nuovi Soci,
    assume i provvedimenti disciplinari;
    -redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee
    approvate dall’Assemblea dei Soci;
    -cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    -redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    -stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
    -nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni
    provvedimento -riguardante il personale in genere;
    -delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei Soci;
    -determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento.
    Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991
    n. 266
    h) Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente e i Consiglieri lo
    ritengano necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e,
    comunque, almeno una volta ogni tre mesi.
    i) La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo Nazionale riterrà opportuno (via
    telematica, conferenza telefonica anche su Skype o de visu) rispettando nei casi ordinari un
    preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente nel
    giro di poche ore.
    j) Il C.D.N. è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
    k) Il C.D.N. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale
    l) Il Consigliere, in caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive, decade
    automaticamente e i rimanenti componenti del C.D.N. procedono alla cooptazione di un Consigliere
    Supplente risultato primo, per la sostituzione. Il Socio Cooptato resta in carica fino alla scadenza
    naturale del mandato.
    m) Esaurite le sostituzioni si procede a indire nuove elezioni.
    n) Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i propri membri: N°1 Presidente, n°1 Vice-Presidente,
    n°1 Segretario, n°4 Consiglieri.
    Il Presidente dell’U.R.I.:
    a) ha la rappresentanza legale e giuridica dell’Associazione;
    b) resta in carica per la durata del mandato salvo eventuale sfiducia della maggioranza del C.D.N. o,
    in sede di Assemblea, di almeno 3/4 dei Soci;
    c) provvede all’esecuzione delle deliberazioni e accetta le dimissioni dei consiglieri e Soci.
    d) dispone per la convocazione delle Assemblea Ordinaria;
    e) convoca, sentiti i Consiglieri, l’Assemblea previa delibera del C.D.N.;
    f) in caso d’impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente, o da un Consigliere su delibera del
    C.D.N.;
    g) convoca e presiede la riunione del C.D.N.per la stesura dell’O.D.G. e della data;
    h) dispone per la convocazione delle Assemblee Straordinarie, quando richiesta da un terzo delle
    Sezioni;
    i) esercita in casi di provata urgenza, i poteri dell’Assemblea, salvo successivamente ratificati da
    parte di quest’ultima;
    j) adempie a tutte le funzioni delle quali riceve espressa delega da parte dell’Assemblea.
    Il Vice-Presidente:
    a) sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di suo impedimento e adempie a quelle
    funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.
    b) resta in carica per tutta la durata del mandato.
    Il Segretario Generale:
    a) è l’interprete e l’esecutore ultimo della linea politica della Associazione;
    b) attua le varie decisioni elaborate in Consiglio Direttivo Nazionale secondo gli indirizzi
    programmatici e applicativi dell’Assemblea;
    c) resta in carica come previsto per il Presidente;
    d) coadiuva il Consiglio Direttivo Nazionale;
    e) è il Segretario di Assemblea e delle riunioni del C.D.N., ne redige i verbali e ne cura la
    consegna alle Sezioni; in sua mancanza lo stesso lavoro verrà effettuato da un altro Consigliere; f)
    tiene la corrispondenza;
    g) segue tutte le pratiche di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; h) può
    essere coadiuvato da un Vice Segretario se necessario.
    Il Tesoriere o Cassiere, la cui mansione sarà espletata dal Segretario:
    a) tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa;
    b) cura la relazione economica annuale dell’U.R.I. da sottoporre alla verifica del C.D.N. da
    ratificare in Assemblea.
    I quattro Consiglieri:
    a) completano il C.D.N.;
    b) possono ricevere incarichi manageriali;
    c) su delibera del C.D.N. possono rappresentare l’Associazione alle manifestazioni e Fiere del
    settore.
    d)Il Consigliere si può dimettere e le sue dimissione vengono accettate dal Presidente, in tal caso
    si passa agli altri supplenti presenti.
    Il Consiglio Direttivo Nazionale
    d) Ad esso spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano d’esclusiva competenza
    dell’Assemblea.
    e) I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non possono coprire alcuna carica e/o incarico
    continuativo in altre Associazioni, sia a livello Nazionale che periferico, in tal caso debbono
    essere esclusi dalla loro mansione.
    f) In caso di carenza (per dimissioni od altro) ed esauriti i Membri da cooptare, dal Consiglio
    Direttivo Nazionale, l’Assemblea procede alla loro rielezione.
    g) Nomina i Manager che sono utili per la gestione dell’Associazione;
    h) Compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
    i) redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale delle attività che si sono svolte con le
    relazioni dei Manager di settore.
    j) Redige e presenta in Assemblea il rendiconto economico.
    k) Ammette nuovi Soci anche per via telematica e con ratificazione in successivo CDN.
    Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991
    n. 266
    l) Assume i provvedimenti disciplinari.
    m) Ha facoltà di delegare ai Soci specifiche mansioni.
    n) Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell’ambito della delega ricevuta e dovranno rendere
    conto al Consiglio Direttivo Nazionale del loro operato;
    o) Ha facoltà, inoltre, di conferire incarichi manageriali regionali ai propri componenti senza che
    ciò comporti la rimozione dell’incarico precedentemente svolto dagli stessi;
    p) Delibererà la spesa, sentito il parere del Tesoriere e dei collegi preposti per la disponibilità
    dei fondi necessari.
    Articolo 18 – Bilancio
    Il Tesoriere/Cassiere provvede a:
    a) registrare tutti i movimenti di cassa;
    b) stilare il bilancio consuntivo e preventivo d’esercizio;
    c) scrivere la relazione annuale sull’andamento economico e finanziario dell’anno trascorso.
    d) Il C.D.N. verificherà il bilancio e la contabilità, che, così redatta, sarà sottoposta
    all’Assemblea Ordinaria annuale dei Soci. Potrà essere impugnata entro 90 giorni per eventuali
    reclami.
    e) L’Assemblea Ordinaria dei Soci dovrà essere indetta dal C.D.N. entro i primi 4 mesi dell’anno
    successivo.
    f) La documentazione resterà in archivio assieme alla relazione tecnico/amministrativa, per il
    periodo previsto indicato al punto d.
    g) L’esercizio Finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
    i) Il bilancio dell’Associazione sarà fatto pervenire alle Sezioni U.R.I., ove siano state
    costituite, o direttamente ai Soci se ne fanno richiesta. Ed entro i termini del punto d.
    k) Il Socio, comunque, può richiede alla segreteria dell’Associazione una copia del bilancio qualora
    non l’avesse ricevuta in tempo utile entro 90 giorni dall’approvazione.
    l) Dopo l’Assemblea Ordinaria Annuale saranno archiviati i documenti e disponibili entro 90 giorni
    per visionarli.
    m) Il bilancio o oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
    patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente
    all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse deve contenere una
    sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
    Articolo 19 – Probiviri
    I Provibiri sono i Soci Fonatori che hanno voluto e dato vita all’associazione e di numero di 4 persone
    specificate come I0SNY, IZ0EIK, IZ0ISD, I6GII in regola con la quota annuale i quali hanno carattere
    di perpetuità ed hanno diritto di voto e decideranno della vita associativa vigilando sul corretto
    andamento.
    Articolo 20 – Cariche Sociali
    Tutte le cariche Sociali sono gratuite come vuole art 372 comma 1 lettera D Lr. 11-2015 e successive
    modifiche.
    a) Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l’esecuzione di eventuali particolari
    incarichi, se debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale; tuttavia questo, sentito il
    parere del C.D.N., può deliberare una remunerazione per quei Consiglieri investiti di particolari
    incarichi di direzione amministrativa o tecnica.
    b) Le cariche Sociali decadono nel momento in cui decade il C.D.N. per dimissioni della maggioranza
    del C.D.N.
    Articolo 21 – Votazioni
    a) Le votazioni per le cariche dell’Associazione possono avvenire in Assemblea o referendum per via
    telematica tramite form predisposto on line.
    b) La delibera delle votazioni è compito del Consiglio Direttivo Nazionale.
    c) Le modalità delle votazioni sono indicate dal Presendente che dovrà definirle entro trenta giorni
    dal loro svolgimento.
    d) La Segreteria trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di tutti i diritti Sociali l’invito
    alle candidature stabilendo il termine della candidatura ed invia ai Soci le schede per le votazioni
    o il link per effettuare la votazione.
    e) Il giorno di chiusura della votazione dovrà essere fissato non prima del trentesimo giorno dalla
    data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda.
    f) Il referendum può essere fatto, sentito il C.D.N., anche durante l’Assemblea Ordinaria Annuale.
    g) Entro il termine così fissato, i Soci faranno pervenire alla Segreteria Nazionale la scheda con il
    loro voto.
    Articolo 22 – Quorum deliberativo e diritto di voto
    L’Assemblea è deliberativa solo nei seguenti casi.
    a) L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza della metà
    più 1 degli aventi diritto al voto in proprio o con delega, in seconda convocazione con la presenza
    dei Soci presenti o con delega.
    b) L’Assemblea è valida solo se è presente il C.D.N.
    c) Ogni Sezione avrà a disposizione un voto come tale e tanti voti quanti Soci la Sezione aveva al 30
    gennaio dell’anno della votazione se le votazioni si effettuano durante l’Assemblea Ordinaria
    Annuale.
    Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991
    n. 266
    d) Nel caso di presenza di nuove Sezioni, frattanto formatesi, l’Assemblea prenderà atto dello
    spostamento dei Soci (e quindi dei voti) computando sempre in riferimento ad un documento fornito dalla
    Segreteria e validato dal C.D.N.
    e) Nel caso si debbano apportare modifiche allo Statuto o Regolamento, è possibile apportarle con la
    presenza di 1/5 di Soci rappresentati in quella specifica Assemblea.
    f) Le comunicazioni di convocazione di Assemblea sono di esclusivo compito del Segretario e dovranno
    essere spedite almeno 30 giorni prima della data di convocazione, complete di ogni informazione d’uso
    (luogo, data, ora, O.D.G., da chi è stata indetta).
    g) Ogni deroga temporale, per cause di forza maggiore, dovrà essere motivata ed i tempi di convocazione
    non potranno essere ridotti a meno di 15 giorni; in tale situazione gli interessati potranno anche
    essere convocati per mezzo fax, telegramma o e-mail.
    h) Qualora le Sezioni dell’Associazione non esistessero o esistessero in numero inferiore al 75 % delle
    Regioni del territorio Nazionale, il quorum deliberativo è riferito ai Soci singoli.
    Articolo 23 – Firma Sociale
    a) Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale rappresenta l’Associazione ed a lui è devoluta la
    firma Sociale.
    b) I verbali d’Assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa
    c) I verbali di scrutinio per le votazioni a referendum saranno firmati dalla segreteria.
    d) I verbali del Consiglio Direttivo Nazionale saranno firmati da chi presiede il Consiglio e da chi
    verbalizza e devono essere trasmessi via e-mail a tutto il C.D.N. per l’approvazione.
    Articolo 24 – Obbligazioni
    a) Non è possibile ad alcuno contrarre alcuna obbligazione, di nessun genere, assunta di fronte a
    terzi.
    b) In nessun caso il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare l’assunzione di alcuna obbligazione
    cambiaria.
    Articolo 25 – Libri contabili
    a) I libri verranno redatti dalla Segreteria Nazionale in formato elettronico Excel o Word senza
    obbligo di depositarli o vidimarli da enti predisposti. Le scritture potranno essere effettuate anche
    meccanicamente, in questo caso le pagine scritte e stampate saranno incollate sulle pagine dei registri
    con la firma del Segretario.
    I Libri saranno:
    b) Libro del Bilanco dell’Associazione.
    c) Libro dei Verbali, in cui saranno registrate le delibere e ogni atto compiuto dal C.D.N.
    d) Registro protocollo, per protocollare tutti i documenti in arrivo e partenza.
    e) Libro dei Soci.
    f) Libri dei Verbali delle deliberazioni dell’Assemblea.
    Articolo 26 – Disposizioni finali e Norme Transitorie 1
  6. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’attivo netto sarà devoluto per intero a scopi
    analoghi a quelli dell’Associazione stessa ed in conformità a quanto a questo riguardo sarà
    deliberato dall’Assemblea.
  7. È esclusa in ogni caso la divisione di detto attivo tra i Soci.
  8. Nel caso di scioglimento dell’U.R.I., anche le eventuali Sezioni esistenti decadranno.
  9. Il riconoscimento del presente Statuto, come i regolamenti relativi, è obbligatorio per tutti i
    Soci dell’Associazione.
  10. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto
    favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
  11. In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non
    Soci, determinandone gli eventuali compensi.
  12. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di
    volontariato operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini
    istituzionali dell’Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l’organismo di controllo di cui
    all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  13. Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale
    dell’Associazione.
  14. I Soci che si iscriveranno nel 2016, anno di costituzione dell’Associazione, non dovranno versare
    alcuna quota Sociale e non verrà contato come anno di appartenenza.
  15. Eventuali versamenti potranno essere considerati donazioni o in conto per la quota Sociale 2017.
  16. Sarà cura del Presidente e della Segreteria redigere un Regolamento Elettorale e un Regolamento
    delle Sezioni U.R.I. e presentarlo per approvazione alla prima assemblea.
  17. Le prime elezioni del CDN verranno effettuate nell’anno 2021.
  18. NOTA
    Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa di legge vigente in materia.
    Il presente documento è composta da n° 9 pagine compresa questa.